Con la sentenza n. 6568/2016, il TAR del Lazio ha accolto il ricorso di due cittadini ucraini contro i provvedimenti di diniego del visto di ingresso per residenza elettiva adottati dall’Ambasciata italiana a Kiev. L’Ambasciata aveva negato il visto solo in base alla mancata prova del possesso dei requisiti normativi; il diniego era quindi viziato da carenza istruttoria e di motivazione. In particolare, l’Ambasciata avrebbe dovuto tenere in debito conto la dichiarata intenzione dei ricorrenti di soggiornare in Italia per un periodo limitato di tempo (massimo un anno) e operare una valutazione sull’adeguatezza o meno dell’importo depositato dai ricorrenti presso una banca nazionale volta a dimostrare la capacità di mantenersi autonomamente, senza esercitare attività lavorative (come richiesto dal punto 13 dell’Allegato A al d.m. n. 850/2011).