Sentenza della Corte europea dei diritti umani, II sez., 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo c. Italia (ricorso n. 77/07)

Sul caso, in cui si contestava la trasmissione del cognome paterno ai figli, la Corte ha dichiarato che il divieto di attribuire ai figli di coppie coniugate il cognome materno sin dalla nascita, anche in presenza di una concorde volontà dei coniugi in tal senso, costituisce una violazione dell’art. 14 (divieto di discriminazione) della CEDU, in combinato disposto con l’art. 8 (diritto al rispetto della privata e familiare) della Convenzione.