Sentenza della Corte di cassazione, VI sez. pen., 23 marzo 2017, n. 14237

Per la Corte di cassazione, la Convenzione italo-britannica per la reciproca estradizione dei malfattori del 1873 non può essere considerata in vigore tra Italia e Mauritius, poiché la prassi internazionale depone piuttosto a favore del principio c.d. della tabula rasa (non automaticità della successione di Stati riaspetto ai trattati), affermato anche nella Convenzione di Vienna del 1978. Né diversa conclusione poteva ricavarsi – nel caso della richiesta di estradizione presentata da Mauritius – da una dichiarazione unilaterale fatta dalla ex colonia britannica dopo l’acquisto dell’indipendenza circa la volontà di mantenere in vigore una serie di trattati precedentemente stipulati dal Regno Unito (tra cui la citata Convenzione del 1873). Alla dichiarazione unilaterale, infatti, non erano seguite manifestazioni espresse o tacite della stessa volontà da parte dell’Italia.