Sentenza della Corte di cassazione, VI sez. pen., 18 marzo 2014, n. 26461

In base alla Convenzione europea di estradizione, allo Stato richiesto di estradare una persona ai fini dell’esecuzione della pena non spetta un sindacato sulla motivazione della sentenza di condanna, tanto che, in presenza delle condizioni previste per l’estradizione, questa può essere disposta anche quando la motivazione non sia stata trasmessa dalle autorità dello Stato richiedente.