Confermando precedenti pronunce in materia di sottrazione internazionale di minori, la Corte di cassazione ha ribadito che l’applicazione delle norme relative – in primis la Convenzione dell’Aia del 1980 – richiede che il giudice operi un bilanciamento tra la libertà del genitore affidatario di stabilirsi in un altro Stato e il diritto del minore di mantenere la relazione affettiva con l’altro genitore.