Con questa sentenza la Corte di cassazione ha confermato il principio, enunciato in precedenti sentenze, secondo il quale il foro competente per le controversie relative alla vendita internazionale di merci è quello della destinazione finale dei beni (nel caso di specie, sussisteva quindi la giurisdizione dell’Italia). La Corte ha altresì chiarito il rispettivo ambito di applicazione dei criteri stabiliti dal regolamento CE n. 44 del 2001 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I) e di quelli elencati nella Convenzione ONU sui contratti per la vendita internazionale di merci del 1980, in vigore per l’Italia.