Sentenza della Corte di cassazione, IV sez. pen., 21 maggio 2015 n. 24860

Ribadendo un principio consolidato nella giurisprudenza di cassazione, la Corte ha affermato in questa sentenza che il termine per la presentazione di un’istanza di rimessione in termini da parte di una persona detenuta all’estero ed estradata in Italia per scontarvi la pena decorre dalla data di consegna e non dalla data in cui la persona estradata ha avuto conoscenza della condanna.