La risarcibilità del danno morale da uccisione del congiunto attiene alla tutela dei diritti fondamentali, in primis il diritto al rispetto della vita familiare, integrandosi quindi nella nozione di ordine pubblico internazionale. Non può pertanto trovare applicazione nell’ordinamento italiano la norma straniera, quale l’art. 1327 del c.c. austriaco, che esclude tale risarcibilità.