Sentenza della Corte di cassazione, II sez. civ., 21 marzo 2013, n. 7210

La condizione di reciprocità nel trattamento degli stranieri prevista dall’art. 6 disp. prel. c.c. non rileva ai fini del godimento dei diritti umani fondamentali. Anche per i diritti non compresi in tale categoria,  come la capacità negoziale, la reciprocità non è rilevante affinché  un immigrato straniero legalmente soggiornante in Italia possa validamente concludere un contratto di diritto privato.