Sentenza della Corte di cassazione, I sez. civ., 29 aprile 2014, n. 11226

Ai fini della delibazione della sentenza di un tribunale ecclesiastico che ha dichiarato la nullità del matrimonio, non è di ostacolo l’intervenuta pronuncia di divorzio in Italia, né la circostanza che la causa di nullità del matrimonio rilevata dal giudice ecclesiastico non è prevista nell’ordinamento civile italiano.