Sentenza della Corte di cassazione, I sez. civ., 19 giugno 2013, n. 25212

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Il Sole 24 Ore

E’ apolide il cittadino di uno Stato estero che, pur non avendo perso formalmente la cittadinanza, si trova in una condizione equiparabile a quella di chi la perde. Chiarendo la definizione di apolide contenuta nell’art. 1 della Convenzione sullo status degli apolidi del 1954, la Corte di cassazione ha affermato che l’accertamento del possesso di una cittadinanza va effettuato non soltanto sulla base di requisiti formali, ma anche di elementi sostanziali da valutare alla stregua delle norme applicabili nello Stato di provenienza. La Corte ha pertanto riconosciuto come apolide il cittadino cubano che, rimasto undici mesi consecutivi lontano da Cuba, è stato privato dei diritti che costituiscono il nucleo ineludibile della cittadinanza (diritto di residenza, libertà di soggiorno, diritto di reddito).

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