Una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio per esclusione, da parte di uno solo dei coniugi, di uno dei “bona matrimonii” non può essere dichiarata esecutiva in Italia a norma dell’art. 8 dell’Accordo tra Italia e Santa Sede che ha modificato i Patti Lateranensi, se la reale intenzione di non accettare l’indissolubilità del matrimonio di uno dei coniugi non era stata manifestata all’altro, o comunque non era da questo conosciuta o conoscibile con la normale diligenza. Detta circostanza si pone infatti in contrasto con l’ordine pubblico italiano, nel cui ambito è compreso il principio di tutela della buona fede e dell’affidamento incolpevole.