Sentenza della Corte di cassazione, I sez. civ., 13 aprile 2015, n. 13883

Pronunciandosi su un caso di delibazione della sentenza di nullità del matrimonio concordatario pronunciata da un Tribunale ecclesiastico a causa delle condizioni psichiche di uno dei coniugi, la Corte di cassazione ha giudicato che il limite dell’ordine pubblico non era applicabile, in quanto l’incapacità psichica di prestare un consenso effettivo al matrimonio accertata nella sentenza da delibare non si discosta sostanzialmente dall’ipotesi di invalidità del matrimonio per incapacità di intendere e di volere contemplata nell’ordinamento italiano (art. 120 c.c.).