Sentenza della Corte d’appello di Napoli 26 aprile 2012, n. 1486

L’art. 4, co. 2, l. n. 91/1992 (“Nuove norme sulla cittadinanza”) dispone l’acquisto della cittadinanza da parte dello straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente fino al raggiungimento della maggiore  età e che dichiari entro un anno da tale data la volontà di diventare cittadino. In conformità agli obblighi internazionali dell’Italia in tema di protezione dei minori, al fine di valutare la residenza legale viene in rilievo la situazione effettiva della permanenza e dell’inserimento sociale del minore in Italia, non potendo essergli imputati gli inadempimenti dei genitori relativi al suo permesso di soggiorno o alle formalità anagrafiche.

 

  • Lingua originale: Italiano