Sentenza del Tribunale per i minorenni di Roma 23 dicembre 2015

Su parere difforme del Pubblico ministero per i minori, il Tribunale per i minorenni di Roma ha accolto la richiesta di adozione di un bambino presentata dal compagno del padre biologico. Per il Tribunale, il fatto che la c.d. “stepchild adoption” fosse, in quel momento, all’esame del Parlamento nell’ambito della disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso non impediva, anzi imponeva al giudice di applicare al caso le norme che disciplinano l’“adozione in casi particolari” (art. 44, co. 1, lett. d l. n. 184/1983). Tali norme andavano inoltre interpretate in modo costituzionalmente orientato, coerente con la Convenzione europea sull’adozione dei minori, come riveduta nel 2008, e con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani relativa al diritto alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU). Il Tribunale ha altresì escluso che, come prospettato dal P.M., potesse avviarsi una procedura di cancellazione di indebita iscrizione nel registro dello stato civile (art. 95 d.P.R. n. 396/2000) relativamente all’atto di nascita del bambino – che era nato in Canada mediante maternità surrogata – a motivo della violazione dell’ordine pubblico internazionale. Risolutiva, al riguardo, era la circostanza che il certificato di nascita indicasse quale unico genitore il padre biologico; il Tribunale ha tuttavia rilevato, in aggiunta, che secondo la Corte europea dei diritti umani l’ordine pubblico internazionale deve a sua volta incontrare un limite nella prevalenza dell’interesse superiore del minore.