Sentenza del Tribunale di Roma, I sez. civ., 24 giugno 2016, n. 15397

Ha diritto al riconoscimento dello status di apolide in base alla Convenzione del 1954 una cittadina cubana che, a seguito del suo allontanamento dal paese di origine e della permanenza in Italia per un periodo di 7 anni, è qualificata come ‘migrante’ in base alla legislazione di Cuba, con la conseguente perdita di diritti fondamentali personali e patrimoniali. Per riconoscere lo status di apolide, il Tribunale di Roma si è basato sul fatto che la donna non era cittadina italiana e non possedeva i requisiti per diventarlo, non aveva acquisito la cittadinanza di altri Stati con cui aveva avuto un collegamento e, di fatto, era stata privata della cittadinanza, in senso sostanziale, nel suo paese d’origine.

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