Sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia 15-29 gennaio 2014, n. 424

Il TAR per la Sicilia ha ritenuto inammissibile per difetto di potestà giurisdizionale di qualsiasi giudice nazionale il ricorso contro il Ministero dell’economia e delle finanze con cui era stata chiesta l’ottemperanza alla decisione della Corte europea dei diritti umani del 16 ottobre 2012 nel caso Cappello c. Italia. Il provvedimento conciliativo della Corte europea riguardava la violazione del termine ragionevole di un procedimento intentato dinanzi al TAR Sicilia con ricorso del 14 gennaio 2002 e ancora pendente nel 2009. Il TAR per la Sicilia ha osservato che i provvedimenti della Corte europea “non sono assimilabili ad un titolo esecutivo giudiziale suscettibile di esecuzione forzata nei confronti dello Stato contraente condannato dalla Corte, poiché nessuna disposizione della Convenzione prevede meccanismi esecutivi diretti di tali provvedimenti”. I mezzi a disposizione dei privati per sollecitare l’esecuzione delle decisioni della Corte europea a loro favore sono pertanto quelli indicati nelle “Rules of the Committee of Ministers for the supervision of the execution of judgments and of the terms of friendly settlements”, le quali prevedono la possibilità per i privati di rivolgersi direttamente al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa (Rule 9) e di chiedere l’interpretazione della sentenza (Rule 79).