Sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 19 dicembre 2014, n. 128

Con la sentenza n. 128/2014, il TAR per la Lombardia ha annullato il provvedimento del questore di Milano con cui veniva revocato il permesso di soggiorno di un soggiornante di lungo periodo in ragione del fatto che questi non possedeva redditi adeguati per un protratto e continuato lasso di tempo. Al riguardo, il TAR per la Lombardia ha stabilito che lo status di soggiornante di lungo periodo è permanente. Non rilevano pertanto ai fini della revoca del permesso di soggiorno la mancanza di redditi adeguati e l’insufficiente contribuzione al sistema di sicurezza sociale. Sul punto, il TAR Lombardia ha precisato che, il fatto che un soggiornante di lungo periodo cessi di produrre o di denunciare redditi smettendo al contempo di contribuire al sistema di sicurezza sociale, ma non di godere dei relativi benefici, può essere espressione di condivisibili preoccupazioni in ordine alla tenuta del sistema a fronte del fenomeno migratorio, ma non costituisce una idonea base normativa per la revoca del permesso di soggiorno.

  • Lingua originale: Italiano