Sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria 3 marzo 2016, n. 321

Il TAR per la Liguria ha ritenuto inammissibile per difetto di legittimazione attiva il ricorso presentato da cinque associazioni che svolgono attività a favore di soggetti particolarmente vulnerabili. Oggetto del ricorso era l’ordinanza sindacale con cui il Comune di Alassio vietava ai cittadini extracomunitari provenienti da alcuni Stati africani, asiatici e sudamericani senza fissa dimora di insediarsi, sia pure occasionalmente, nel territorio comunale, se privi di certificazione sanitaria attestante l’assenza di malattie infettive e trasmissibili. Secondo il TAR, una legittimazione ad agire in via straordinaria sussiste nei casi di discriminazione collettiva, quando non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese. Del resto, il ricorso era inammissibile anche per difetto di giurisdizione, in quanto il diritto alla non discriminazione è un diritto soggettivo sulla cui violazione è competente a decidere il giudice ordinario.

  • Lingua originale: Italiano