Con la sentenza n. 3390/2014, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di un cittadino senegalese, il quale aveva impugnato il rifiuto opposto dalla questura della provincia di Pisa a rinnovare, e convertire in permesso di soggiorno per “lavoro subordinato”, il permesso di soggiorno già rilasciatogli per “affidamento”, con validità dal 6 marzo al 6 luglio 2010. Il Consiglio di Stato ha rilevato che la comunicazione del preavviso di rigetto da parte del Tribunale amministrativo Regionale per la Toscana avrebbe consentito al ricorrente di provvedere ad allegare agli atti del procedimento un passaporto valido di cui fosse già in possesso, o di attivarsi per ottenerne uno, come era poi in concreto accaduto, influendo pertanto sul provvedimento finale. Su tali basi, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la sentenza di primo grado doveva essere riformata.