Predisposto dal Ministero degli esteri, è il primo rapporto inviato dall’Italia in seguito alla ratifica della Convenzione (autorizzata con l. n. 95/2011). L’art. 7 della Convenzione prevede la trasmissione del rapporto sull’attuazione della Convenzione come misura di accrescimento della trasparenza tra le Parti contraenti. Conformemente all’art. 9 della Convenzione, l’art. 7 della l. n. 95/2011 ha introdotto sanzioni per chiunque impiega, sviluppa, produce, acquisisce, conserva o trasferisce, direttamente o indirettamente, munizioni a grappolo o parti di esse, ovvero assiste anche finanziariamente, incoraggia o induce altri ad impegnarsi in tali attività, punendolo con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 258.228 a euro 516.456. Tra le informazioni contenute nel rapporto figurano i dati relativi alle operazioni di immagazzinamento e distruzione di munizioni a grappolo, le caratteristiche tecniche delle munizioni a grappolo conservate per scopi tecnici o formativi e di quelle prodotte prima dell’entrata in vigore della Convenzione per l’Italia o ancora in suo possesso. Per quanto riguarda l’assistenza internazionale, il documento riporta l’importo del finanziamento italiano alle attività di capacity building dell’UNDP in Libano.