Schede di rapporto per l’art. 7 della Convenzione sulle munizioni a grappolo, 28 agosto 2012

Predisposto dal Ministero degli esteri, è il primo rapporto inviato dall’Italia in seguito alla ratifica della Convenzione (autorizzata con l. n. 95/2011). L’art. 7 della Convenzione prevede la trasmissione del rapporto sull’attuazione della Convenzione come misura di accrescimento della trasparenza tra le Parti contraenti. Conformemente all’art. 9 della Convenzione, l’art. 7 della l. n. 95/2011 ha introdotto sanzioni per chiunque  impiega,  sviluppa, produce, acquisisce, conserva o trasferisce, direttamente o  indirettamente, munizioni  a  grappolo  o  parti  di  esse,  ovvero   assiste   anche finanziariamente, incoraggia o induce altri  ad  impegnarsi  in  tali attività, punendolo con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 258.228 a euro 516.456. Tra le informazioni contenute nel rapporto figurano i dati relativi alle operazioni di immagazzinamento e distruzione di munizioni a grappolo, le caratteristiche tecniche delle munizioni a grappolo conservate per scopi tecnici o formativi  e  di quelle prodotte prima dell’entrata in vigore della Convenzione per l’Italia o ancora in suo possesso.  Per quanto riguarda l’assistenza internazionale, il documento riporta l’importo del finanziamento italiano alle attività di capacity building dell’UNDP in Libano.