Protocollo sul divieto e le restrizioni all’uso di mine, trappole e altri ordigni, emendato il 3 maggio 1996 addizionale alla Convenzione sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche suscettibili di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato (Protocollo II come emendato il 3 maggio 1996), Schede di rapporto per l’art. 13, par. 4, e l’art. 11, par. 2, 30 marzo 2012

Predisposto dal Ministero degli Affari esteri, il rapporto relativo al 2011 contiene le informazioni che sulla base dell’art. 13, par. 4, del II Protocollo vengono fatte circolare tra gli Stati prima della Conferenza delle Parti contraenti. Le informazioni riguardano, in particolare, gli strumenti di diffusione del Protocollo tra le forze armate e la popolazione civile, i programmi di smaltimento delle mine e gli atti normativi inerenti il Protocollo. In quest’ultimo settore, viene riferito che la l. n. 95/2011  di autorizzazione alla ratifica della Convenzione sulle munizioni a grappolo ha modificato le disposizioni sulla gestione del Fondo per lo sminamento umanitario (istituito dalla l. n. 58/2001), estendendone l’utilizzo alla  realizzazione  di programmi di bonifica di aree con residuati di munizioni a grappolo.