Ordinanza della Corte di cassazione, VI sez. civ., 5 dicembre 2016, n. 12333/17

Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello di Roma nel confermare il diniego di protezione internazionale a una cittadina marocchina vittima di violenza domestica nel suo Paese, la Cassazione ha rilevato che sebbene la violenza in questione fosse ad opera di privati, lo Stato nazionale della ricorrente si era dimostrato non in grado di proteggerla efficacemente. Detta circostanza non era stata oggetto di accertamento da parte della Corte d’appello; pertanto, la sentenza è stata cassata e il caso rinviato a riesame del giudice di merito. La Corte di cassazione si è basata sulla definizione di violenza domestica dettata dalla c.d. Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa.