Ordinanza del Tribunale di Milano, I sez. civ., 16 aprile 2016

Le espressioni ingiuriose nei confronti della comunità Rom pronunciate da un esponente politico della Lega Nord nel corso di una trasmissione televisiva, costituiscono una ‘discriminazione collettiva’ ai sensi dell’art. 5, co. 3, d.lgs. n. 215/2003. Pertanto le associazioni ASGI e NAGA, portatrici di interessi e diritti della collettività rom, erano legittimate ad agire in giudizio. Il Tribunale di Milano ha anche escluso, nel caso, l’immunità del convenuto in quanto parlamentare europeo e ha disposto il risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in 6.000 euro per ciascuna delle due Associazioni.