Ordinanza del Tribunale di Genova, XI sez. civ., 30 giugno 2016, n. 9

Pronunciandosi sul caso di un cittadino del Mali, il Tribunale si è soffermato sulle condizioni necessarie al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o della protezione umanitaria secondo la legge italiana, decidendo infine che il ricorrente aveva diritto a quest’ultima, in ragione della situazione critica esistente nel paese di origine, tale da porre a rischio l’esercizio di diritti umani fondamentali, nonché per avere dato prova di un ottimo inserimento sociale in Italia.

  • Vedi anche:

    Ordinanza del Tribunale di Genova, XI sez. civ., 30 giugno 2016, n. 8

  • Lingua originale: Italiano