Legge 9 dicembre 2013, n. 135, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. Entrata in vigore: 10 dicembre 2013. Testo coordinato del decreto legge 10 ottobre 2013, n. 114

Pubblicato in:

G.U. 9 dicembre 2013, n. 288

La l. n. 135/2013, di conversione del d.l. n. 114/2013 autorizza il prolungamento della partecipazione dell’Italia alla missioni internazionali in corso stabilendo le disposizioni necessarie per la copertura finanziaria delle missioni. La l. di conversione introduce inoltre l’obbligo di informare il Parlamento sullo stato di raggiungimento degli obiettivi di ciascuna missione. Tra le modifiche introdotte dalla l. di conversione, si evidenziano quelle relative alla legislazione in tema di cooperazione allo sviluppo, di importazione ed esportazione di armamenti, infine alla promozione di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza nei confronti delle donne.

  • Lingua originale: Italiano

Legge 9 dicembre 2013, n. 135

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 Testo coordinato del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114

Capo I

Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

Art. 1    Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

1. è autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 124.536.000 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

2. è autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 40.237.496 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l’impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

3. è autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 22.447.777 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, di seguito elencate:

a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;

b) Joint Enterprise.

4. è autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 75.320 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

5. è autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 5.090.340 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

6. è autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 285.997 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

7. è autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 30.550 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

8. è autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 63.425 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell’Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

9. è autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 66.961 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

10. è autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 11.424.069 per la proroga della partecipazione di personale militare all’operazione militare dell’Unione europea denominata Atalanta e all’operazione della NATO denominata Ocean Shield per il contrasto della pirateria, di cui all’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

11. è autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 5.509.576 per la proroga dell’impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan, di cui all’articolo 1, comma 12, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

12. è autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 3.689.030 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell’Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor, nonché nell’ambito delle ulteriori iniziative dell’Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d’Africa e nell’Oceano indiano occidentale, di cui all’articolo 1, comma 13, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

13. è autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 2.547.405 per la partecipazione di personale militare nonché civile, ove ne ricorrano le condizioni, alla missione dell’Unione europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), di cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013, e per la proroga dell’impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione in Libia, di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

14. è autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 96.139 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all’articolo 1, comma 15, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

15. è autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 42.470 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sud Sudan, denominata United Nations Mission in South Sudan (UNMISS), di cui all’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

16. è autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 726.003 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), di cui alla risoluzione 2100 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 25 aprile 2013, e per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell’Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger ed EUTM Mali, di cui all’articolo 1, comma 17, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

17. è autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 1.346.502 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell’area balcanica, di cui all’articolo 1, comma 20, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

18. è autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 373.640 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell’Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 16.070 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all’articolo 1, comma 21, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

19. è autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 33.220 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell’Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all’articolo 1, comma 22, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

20. è autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 91.430 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell’Unione europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), di cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013.

21. è autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 2.895.192 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, per garantire la manutenzione ordinaria delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico e per lo svolgimento di attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell’immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, di cui all’articolo 1, comma 25, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12.

22. è autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 4.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all’AISE dall’articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

23. è autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 265.442 per l’impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.

24. Il Ministero della difesa è autorizzato, per l’anno 2013, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate della Repubblica di Gibuti n. 4 veicoli blindati leggeri. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l’anno 2013, la spesa di euro 192.000.

25. Il Ministero della difesa è autorizzato, per l’anno 2013, a erogare contributi in favore delle associazioni combattentistiche di cui all’articolo 2195 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l’anno 2013, la spesa di euro 674.000, vincolata alla rendicontazione e alla pubblicazione delle spese effettuate dalle medesime associazioni nelle forme e nei modi finalizzati a garantire la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali.

25-bis. Per le finalità di cui al comma 25 è altresì autorizzata, per l’anno 2013, la spesa di 300.000 euro. Al relativo onere, pari a 300.000 euro per l’anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. La spesa di cui al presente comma è soggetta ai medesimi vincoli di rendicontazione e di pubblicazione di cui al comma 25.

Riferimenti normativi

– Il testo dell’art. 1 del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227 (Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2013, è il seguente:

«Art. 1 (Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia). – 1. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 426.617.379 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all’art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

2. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 118.540.833 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l’impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all’art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

3. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 52.496.423 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all’art. 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13, di seguito elencate:

a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;

b) Joint Enterprise.

4. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 223.505 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all’art. 1, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

5. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 14.191.716 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all’art. 1, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

6. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 848.666 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all’art. 1, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

7. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 90.655 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all’art. 1, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

8. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 194.206 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell’Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all’art. 1, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

9. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 198.698 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all’art. 1, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

10. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 179.319 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all’art. 1, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

11. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 33.952.376 per la proroga della partecipazione di personale militare all’operazione militare dell’Unione europea denominata Atalanta e all’operazione della NATO denominata Ocean Shield per il contrasto della pirateria, di cui all’art. 1, comma 11, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

12. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 15.418.251 per la proroga dell’impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan, di cui all’art. 1, comma 12, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

13. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 6.928.064 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell’Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor, nonché alle ulteriori iniziative dell’Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d’Africa e nell’Oceano indiano occidentale, di cui all’art. 1, comma 13, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

14. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 7.584.517 per la proroga dell’impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione in Libia, di cui all’art. 1, comma 16, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

15. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 285.282 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all’art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

16. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 128.026 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sud Sudan, denominata United Nations Mission in South Sudan (UNMISS), di cui all’art. 1, comma 17, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

17. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 1.900.524 per la partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione europea denominata EUCAP Sahel Niger, di cui alla decisione 2012/392/PESC del Consiglio del 16 luglio 2012, e alle iniziative dell’Unione europea per il Mali.

18. è autorizzata, per l’anno 2013, la spesa di euro 143.749.492 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto.

19. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa complessiva di euro 6.559.400 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto, entro il limite di euro 5.635.000 in Afghanistan, euro 800.000 in Libano, euro 104.400 nei Balcani ed euro 20.000 nel Corno d’Africa.

20. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 4.330.771 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell’area balcanica, di cui all’art. 1, comma 19, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

21. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 1.225.680 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 46.810 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all’art. 1, comma 20, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

22. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 96.150 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all’art. 1, comma 21, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

23. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 giugno 2013, la spesa di euro 850.767 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui all’art. 1, comma 23, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24febbraio 2012, n. 13.

24. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 264.252 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all’art. 1, comma 24, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

25. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 giugno 2013, la spesa di euro 4.613.612 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia per procedere al ripristino dell’efficienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, per garantire la manutenzione ordinaria delle medesime unità navali e per lo svolgimento di attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell’immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.

26. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 marzo 2013, la spesa di euro 20.348 per la partecipazione di un magistrato alla missione integrata dell’Unione europea sullo stato di diritto per l’Iraq, denominata EUJUST LEX-Iraq, di cui alla decisione 2012/372/PESC del Consiglio del 10 luglio 2012.

27. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 10.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all’AISE dall’art. 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

28. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 812.668 per l’impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.

29. Il Ministero della difesa è autorizzato, per l’anno 2013, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate libiche effetti di vestiario e materiali di igiene.

30. Il Ministero della difesa è autorizzato, per l’anno 2013, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate della Repubblica di Gibuti n. 3 veicoli blindati leggeri, n. 10 semoventi M109 L, nonché effetti di vestiario. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l’anno 2013, la spesa di euro 1.100.000.

31. Il Ministero della difesa è autorizzato, per l’anno 2013, a cedere, a titolo gratuito, alla Repubblica islamica del Pakistan n. 500 veicoli M113.

32. Il Governo italiano è autorizzato, per l’anno 2013, a cedere, a titolo gratuito, al Governo dello Stato d’Eritrea materiale ferroviario dichiarato fuori servizio.».

– Il testo dell’art. 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2007, è il seguente:

«2. Spettano all’AISE inoltre le attività in materia di controproliferazione concernenti i materiali strategici, nonché le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell’Italia.».

– Il testo dell’art. 2195 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell’8 maggio 2010, è il seguente:

«Art. 2195 (Contributi a favore di Associazioni combattentistiche). – 1. Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di contributi per un importo, per ciascun anno del triennio, di 1,5 milioni di euro.

All’onere derivante dall’attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

– Il testo dell’art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004, è il seguente:

«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un apposito “Fondo per interventi strutturali di politica economica”, alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l’anno 2005, derivanti dal comma 1.».

Art. 1-bis    Obblighi informativi verso le Camere

1. Al fine di informare il Parlamento sullo stato di raggiungimento degli obiettivi nel tempo di ciascuna missione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, la relazione analitica sulle missioni deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa aggiornato alla data di scadenza del termine di applicazione del presente decreto che indichi espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato, scadenza nonché i dettagli attualizzati della missione.

La relazione è integrata dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti, nell’ambito di ciascuna missione, dai contingenti italiani.

Riferimenti normativi

– Il testo dell’art. 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107 (Proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l’attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2011, è il seguente:

«2. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di applicazione del decreto semestrale o annuale di proroga delle missioni, il Governo presenta al Parlamento una relazione analitica sulle missioni militari e di polizia di cui al presente decreto con riferimento all’evoluzione di ciascuna missione, agli obiettivi prefissati e alla verifica dei risultati conseguiti. In base alla relazione, ai fini di un contenimento degli oneri relativi alle missioni di pace e di sicurezza, nel rispetto degli impegni internazionali assunti, viene indicato un piano per la rimodulazione dell’impegno militare.».

Art. 2       Disposizioni in materia di personale

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l’articolo 3, commi da 1, alinea, a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, l’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

2. L’indennità di missione, di cui all’articolo 3, comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, è corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.

3. Per il personale che partecipa alle missioni di seguito elencate, l’indennità di missione di cui al comma 2 è calcolata sulle diarie indicate a fianco delle stesse:

a) missioni ISAF, EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonché il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat: diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman;

b) nell’ambito delle missioni per il contrasto della pirateria, per il personale impiegato presso l’Head Quarter di Northwood: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra;

c) missione EUMM Georgia: diaria prevista con riferimento alla Turchia;

d) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali, MINUSMA e ulteriori iniziative dell’Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d’Africa e nell’Oceano indiano: diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo.

4. Al personale che partecipa alle missioni di cui all’articolo 1, commi 5 e 10, del presente decreto e all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all’articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all’articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.

4-bis. Al fine di potenziare l’azione di monitoraggio dei flussi migratori nel bacino del Mediterraneo, la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani nonché la protezione delle vittime, anche per far fronte alle esigenze connesse alle missioni internazionali, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità con cui gli ufficiali del ruolo normale del Corpo della guardia di finanza, in possesso di specifiche specializzazioni e documentate esperienze professionali nel settore aeronavale, possono transitare, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nel ruolo aeronavale del medesimo Corpo.

Riferimenti normativi

– Il testo dell’art. 3, commi da 1, alinea, a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108 (Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2009, è il seguente:

«1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per fine missione, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui alla presente legge è corrisposta, al netto delle ritenute, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l’indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali:

a)-f) omissis;

2. All’indennità di cui al comma 1 e al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all’art. 2, comma 11, non si applica l’art. 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

3. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell’area balcanica e alla missione in Libia si applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l’indennità speciale, di cui all’art. 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell’assegno di lungo servizio all’estero. Non si applica l’art. 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

4. Per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre 2009, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di cui al presente articolo, in sostituzione dell’indennità di impiego operativo ovvero dell’indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l’indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell’indennità di impiego operativo di base di cui all’art. 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio o in rafferma biennale, e a euro 70, se volontari in ferma prefissata. Si applicano l’art. 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l’art. 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

5. Il personale militare, impiegato dall’ONU con contratto individuale nelle missioni internazionali di cui alla presente legge, conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l’indennità di missione prevista dalle disposizioni vigenti, con spese di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall’ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all’Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell’importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell’indennità di missione percepiti, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.

6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali e per le attività di concorso con le Forze di polizia di cui alla presente legge sono validi ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

7. Per esigenze connesse con le missioni internazionali di cui alla presente legge, in deroga a quanto previsto dall’art. 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità di cui all’art. 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente annuale stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.

8. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti, per esigenze connesse con le missioni internazionali di cui alla presente legge, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi.

9. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui alla presente legge si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.».

– Il testo dell’art. 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152 (Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009, è il seguente:

«6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applica anche al personale del Corpo della guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal medesimo Corpo.».

– Il testo dell’art. 5, comma 2, del citato decreto-legge n. 107 del 2011 [Proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l’attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria], convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2011, è il seguente:

«2. Il personale militare componente i nuclei di cui al comma 1 opera in conformità alle direttive e alle regole di ingaggio emanate dal Ministero della difesa. Al comandante di ciascun nucleo, al quale fa capo la responsabilità esclusiva dell’attività di contrasto militare alla pirateria, e al personale da esso dipendente sono attribuite le funzioni, rispettivamente, di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria riguardo ai reati di cui agli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e a quelli ad essi connessi ai sensi dell’art. 12 del codice di procedura penale. Al medesimo personale sono corrisposti, previa riassegnazione delle relative risorse versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi del successivo comma 3, il compenso forfetario di impiego e le indennità previste per i militari imbarcati sulle unità della Marina negli spazi marittimi internazionali e si applicano le disposizioni di cui all’art. 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all’art. 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, intendendosi sostituita alla necessità delle operazioni militari la necessità di proteggere il naviglio di cui al comma 1.».

– Il testo dell’art. 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 [Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)], pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2007, è il seguente:

«3. Al personale impiegato in esercitazioni o in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore con l’obbligo di rimanere disponibili nell’ambito dell’unità operativa o nell’area di esercitazione, continua a essere corrisposto il compenso forfettario di impiego, istituito con l’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, nelle misure giornaliere attualmente in vigore e riportate nell’allegata tabella 2, da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con l’orario di lavoro, per un periodo non superiore a 120 giorni all’anno.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai sensi dall’art. 12-ter, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il compenso di cui ai precedenti commi 1 e 3 nell’ambito delle risorse disponibili, è attribuito, con le stesse modalità previste dal presente articolo, anche ai volontari in ferma quadriennale in misura pari al 70 per cento di quella prevista per il 1° Caporal Maggiore e gradi corrispondenti.».

– Il testo dell’art. 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231 (Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 1990, è il seguente:

«3. Per la eventuale corresponsione di compensi per prestazioni straordinarie, in aggiunta alle due ore obbligatorie settimanali di cui al comma 1, vengono istituiti appositi fondi negli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero della marina mercantile, le cui dotazioni non potranno superare, rispettivamente, l’importo in ragione d’anno di lire 228 miliardi e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabiliti i limiti orari individuali, che dovranno tener conto specifica mente delle particolari situazioni delle Forze di superficie e subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche attività che abbiano carattere di continuità o che comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli impegni connessi alle funzioni realmente svolte, nonché alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del territorio nazionale.».

– Il testo dell’art. 1791, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, è il seguente:

«1. Ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la qualifica di soldato, comune di 2ª classe e aviere, è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella misura percentuale del 60 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell’indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente.

2. La misura percentuale è pari al 70 per cento per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale, con il grado di caporale, comune di 1ª classe e aviere scelto, e per i volontari in ferma prefissata quadriennale. In aggiunta al trattamento economico di cui ai commi 1 e 2, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito un assegno mensile di cinquanta euro.».

– Il testo dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Art. 3    Disposizioni in materia penale

1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto, nonché al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all’articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

2. All’articolo 4, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, dopo le parole «missioni militari all’estero», sono inserite le seguenti: «o di utilizzazione programmata nell’anno di riferimento con determinazione del Capo di stato maggiore di Forza armata».

3. All’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 1 gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, dopo le parole «svolte nel corso di missioni internazionali», sono inserite le seguenti: «ovvero al di fuori del territorio nazionale o nell’alto mare o negli spazi aerei internazionali».

Riferimenti normativi

– Il testo dell’art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209 (Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2009, è il seguente:

«Art. 5 (Disposizioni in materia penale). – 1. Al personale militare che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano il codice penale militare di pace e l’art. 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero nei territori o nell’alto mare in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi e alle missioni stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, dal cittadino che partecipa agli interventi e alle missioni medesimi, la competenza è attribuita al Tribunale di Roma.

4. I reati previsti dagli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi dell’art. 12 del codice di procedura penale, se commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui si svolge la missione di cui all’art. 3, comma 14, sono puniti ai sensi dell’art. 7 del codice penale e la competenza è attribuita al tribunale di Roma.

5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati di cui al comma 4, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l’arrestato o il fermato a disposizione dell’autorità giudiziaria, si applica l’art. 9, commi 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6. Negli stessi casi l’arrestato o il fermato possono essere ristretti in appositi locali del vettore militare.

6. A seguito del sequestro, l’autorità giudiziaria può disporre l’affidamento in custodia all’armatore, all’esercente ovvero al proprietario della nave o aeromobile catturati con atti di pirateria.

6-bis. Fuori dei casi di cui al comma 4, per l’esercizio della giurisdizione si applicano le disposizioni contenute negli accordi internazionali. In attuazione dell’Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, e della decisione 2009/293/PESC del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sono autorizzate le misure previste dall’art. 2, primo paragrafo, lettera e), della citata Azione comune e la detenzione a bordo del vettore militare delle persone che hanno commesso o che sono sospettate di aver commesso atti di pirateria, per il tempo strettamente necessario al trasferimento previsto dall’art. 12 della medesima Azione comune. Le stesse misure, se previste da accordi in materia di contrasto alla pirateria, e la detenzione a bordo del vettore militare possono essere altresì adottate se i predetti accordi sono stipulati da Organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte.

6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore. In tale caso, i provvedimenti e le comunicazioni sono trasmessi con modalità telematica.».

– Il testo dell’art. 4, commi 1-sexies e 1-septies, del citato decreto-legge n. 152 del 2009, è il seguente:

«1-sexies. Non è punibile il militare che, nel corso delle missioni di cui all’art. 2, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessità delle operazioni militari.

1-septies. Quando nel commettere uno dei fatti previsti dal comma 1-sexies si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.».

– Il testo dell’art. 4, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 152 del 2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«1-bis. Gli accertamenti, i rilievi descrittivi o fotografici od ogni altra operazione tecnica disposti dal pubblico ministero su mezzi militari utilizzati per le missioni militari all’estero o di utilizzazione programmata nell’anno di riferimento con determinazione del Capo di stato maggiore di Forza armata e sottoposti a sequestro devono essere considerati urgenti e, pertanto, devono essere effettuati entro il termine di dieci giorni dall’avvenuto sequestro. Il termine di cui al primo periodo può essere prorogato per ulteriori dieci giorni con decreto motivato del pubblico ministero.».

– Il testo dell’art. 9, comma 4, del decreto-legge 1 gennaio 2010, n. 1 (Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l’attivazione del Servizio europeo per l’azione esterna e per l’Amministrazione della difesa), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 dell’8 marzo 2010, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«4. Non è punibile a titolo di colpa per violazione di disposizioni in materia di tutela dell’ambiente e tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, in relazione alle peculiarità organizzative di cui all’art.

3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e all’art. 184, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per fatti commessi nell’espletamento del servizio connesso ad attività operative o addestrative svolte nel corso di missioni internazionali ovvero al di fuori del territorio nazionale o nell’alto mare o negli spazi aerei internazionali, il militare e l’appartenente alla Polizia di Stato dai quali non poteva esigersi un comportamento diverso da quello tenuto, avuto riguardo alle competenze, ai poteri e ai mezzi di cui disponeva in relazione ai compiti affidatigli.».

Art. 4       Disposizioni in materia contabile

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l’anticipazione di una somma pari al settanta per cento delle spese autorizzate dagli articoli 1, 5 e 6, a valere sullo stanziamento di cui all’articolo 8, comma 1.

Riferimenti normativi

– Il testo dell’art. 5, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 152 del 2009, è il seguente:

«1. Per esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al presente decreto, in presenza di situazioni di necessità e urgenza, gli Stati maggiori di Forza armata e per essi i competenti ispettorati, il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, il Segretariato generale della difesa e per esso le competenti Direzioni generali, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, possono:

a) accertata l’impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, disporre l’attivazione delle procedure d’urgenza previste dalla vigente normativa per l’acquisizione di forniture e servizi;

b) acquisire in economia lavori, servizi e forniture, per la revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, l’esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, il trasporto del personale, la spedizione di materiali e mezzi, l’acquisizione di apparati di comunicazione, apparati per la difesa nucleare, biologica e chimica, materiali d’armamento, equipaggiamenti individuali, materiali informatici, mezzi e materiali sanitari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali.

2. Nell’ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al presente decreto, le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell’ambito di attività operative o di addestramento propedeutiche all’impiego del personale nelle missioni internazionali sono effettuate in deroga al limite di cui all’art. 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

Capo II

Iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

Art. 5    Iniziative di cooperazione allo sviluppo

1. Per iniziative di cooperazione volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e il sostegno alla ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan e Paesi ad essi limitrofi è autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 23.600.000, ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). Nell’ambito dello stanziamento di cui al presente comma, sono promossi interventi con particolare riguardo a programmi aventi tra gli obiettivi la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne, la tutela dei loro diritti e la promozione del lavoro femminile. Nell’ambito del predetto stanziamento e nel periodo di applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro degli affari esteri con proprio decreto, da trasmettere alle Camere, può destinare risorse, fino ad un massimo del quindici per cento, ad iniziative di cooperazione in altre aree di crisi e può costituire strutture operative temporanee per assicurare il coordinamento delle attività e l’organizzazione degli interventi e delle iniziative previste. Tutti gli interventi previsti dal presente comma sono adottati coerentemente con le direttive del Comitato di aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli Obiettivi di sviluppo del Millennio e con i principi del diritto internazionale in materia.

2. A valere sull’autorizzazione di spesa di cui al comma 1, può essere inviato o reclutato in loco personale presso la sede della cooperazione civile italiana ad Herat, e, previa verifica delle condizioni di sicurezza, può essere inviato personale nel territorio della Repubblica Federale Somala. Detto personale è coordinato dall’unità tecnica competente per territorio, istituita ai sensi dell’articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

3. Il Ministro degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l’intervento di organizzazioni non governative che intendano operare per i fini umanitari nei Paesi di cui al comma 1.

4. è autorizzata la spesa di euro 750.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58, nei Paesi di cui al comma 1, nonché in altre aree e territori.

5. Agli stanziamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 229 (legge di bilancio 2013).

6. Nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle unità tecniche, di cui all’articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n 49, e delle Sezioni distaccate, di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, delle medesime strutture, il Ministero degli affari esteri è autorizzato a sostenere le spese di vitto e alloggio strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui al comma 1, che per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell’Amministrazione. Alle spese per il funzionamento delle medesime strutture non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 14, e all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché all’articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 138, all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all’articolo 1, commi 141 e 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e all’articolo 1, commi da 1 a 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101. All’effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al presente articolo. L’ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale in missione sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali.

Riferimenti normativi

– La legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo) è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987.

– La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 29 dicembre 2012. La tabella C prevede gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge di stabilità.

– Il testo dell’art. 13 della citata legge n. 49 del 1997, è il seguente:

«Art. 13 (Unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo). – 1. Le unità tecniche di cui agli articoli 9 e 10 sono istituite nei Paesi in via di sviluppo dichiarati prioritari dal CICS con accreditamento diretto presso i Governi interessati nel quadro degli accordi di cooperazione.

2. Le unità tecniche sono costituite da esperti di cui all’art. 16, comma 1, lettere c) ed e), e da esperti tecnico-amministrativi assegnati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nonché da personale assumibile in loco con contratti a tempo determinato.

3. I compiti delle unità tecniche consistono:

a) nella predisposizione e nell’invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di ogni elemento di informazione utile all’individuazione, all’istruttoria e alla valutazione delle iniziative di cooperazione suscettibili di finanziamento;

b) nella predisposizione e nell’invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di elementi di informazione sui piani e programmi di sviluppo del Paese di accreditamento e sulla cooperazione allo sviluppo ivi promossa e attuata anche da altri Paesi e da organismi internazionali;

c) nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di cooperazione in atto;

d) nello sdoganamento, controllo, custodia e consegna delle attrezzature e dei beni inviati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;

e) nell’espletamento di ogni altro compito atto a garantire il buon andamento delle iniziative di cooperazione nel Paese.

4. Ciascuna unità tecnica è diretta da un esperto di cui all’art. 16, comma 1, lettera c) ed e), che risponde, al capo della rappresentanza diplomatica competente per territorio.

5. Le unità tecniche sono dotate dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo dei fondi e delle attrezzature necessarie per l’espletamento dei compiti ad esse affidati.».

– La legge 7 marzo 2001, n. 58 (Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001.

– Il testo dell’art. 6, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 229 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, è il seguente:

«6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra i capitoli allocati nel programma “Cooperazione allo sviluppo”, nell’ambito della missione “L’Italia in Europa e nel mondo” dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l’aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella tabella, allegata alla legge di stabilità, di cui all’art. 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Resta fermo quanto previsto dall’art. 15, comma 9, primo periodo, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.».

– Il testo dell’art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177 (Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1988, è il seguente:

«2. Alle unità tecniche di cooperazione può essere attribuita una competenza limitata al Paese in cui ha sede la rappresentanza diplomatica presso la quale sono istituite, oppure estesa anche ad altri Paesi. In tali altri Paesi possono essere istituite sezioni distaccate dell’unità tecnica. Le unità tecniche competenti per più di un Paese rispondono, per ciascuno di essi, alla competente rappresentanza diplomatica.».

– Il testo degli articoli 6, comma 14, e 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010, è il seguente:

«14. A decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all’80 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.»;

«28. A decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all’art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all’art. 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all’art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l’anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all’art. 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall’art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell’art. 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuità dell’attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell’art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l’attivazione della procedura per l’individuazione delle risorse di cui all’art. 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011 derivanti dall’esclusione degli enti di ricerca dall’applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’art. 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all’art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell’anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.».

– Il testo dell’art. 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 2011, è il seguente:

«1-quater. Per l’anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. Sono esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati, per i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell’art. 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve, altresì, le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate con il decreto previsto dal comma 1, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto.».

– Il testo dell’art. 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012, è il seguente:

«2. A decorrere dall’anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e le società dalle stesse amministrazioni controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2011 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell’area tecnico-operativa della difesa. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l’assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Sono revocate le gare espletate da Consip S.p.A. nell’anno 2012 per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, nonché per la fornitura in acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per le Pubbliche Amministrazioni.».

– Il testo dell’art. 1, commi 141 e 143, della citata legge n. 228 del 2012 , è il seguente:

«141. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l’acquisto di mobili e arredi, se non destinati all’uso scolastico e dei servizi all’infanzia, salvo che l’acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l’ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall’attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.»;

«143. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.».

– Il testo dell’art. 1, commi da 1 a 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2013, è il seguente:

«1. All’art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: “fino al 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2015”. Per il periodo di vigenza del divieto previsto dal citato art. 1, comma 143, della legge n. 228 del 2012, il limite di spesa previsto dall’art. 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si calcola al netto delle spese sostenute per l’acquisto di autovetture.

2. Ferme restando le vigenti disposizioni di contenimento della spesa per autovetture, e, in particolare, l’art. 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall’anno 2014, le amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, adottato in attuazione dell’art. 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non possono effettuare, fermo restando quanto previsto dal comma 1, spese di ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per l’anno 2013 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi. Si applicano altresì le sanzioni previste dall’art. 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in materia di riduzione della spesa per auto di servizio e i relativi contratti sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono, altresì, puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l’autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l’azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.

4. Con modifiche al decreto di cui all’art. 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono dettati criteri attuativi delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, al fine di disporre modalità e limiti ulteriori di utilizzo delle autovetture di servizio, ferme le esclusioni di cui all’art. 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nell’ambito delle quali sono comprese le autovetture utilizzate per le attività di protezione civile dalle amministrazioni di cui all’art. 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.».

Art. 6    Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

1. è autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 4.160.000 per interventi a sostegno del processo di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto. Nell’ambito dello stanziamento di cui al presente comma, il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto da trasmettere alle Camere, può destinare risorse per iniziative in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento nel periodo di applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo.

2. è autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 139.872 per l’invio in missione di un funzionario diplomatico nell’area di confine turco-siriana. Al medesimo funzionario sono corrisposti un’indennità pari all’ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell’articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e il rimborso forfettario degli oneri commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all’interno della Turchia. Per l’espletamento delle sue attività il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità di personale, da reperire in loco.

3. è autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 800.000 per l’erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano.

4. è autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 600.000 per assicurare la partecipazione finanziaria italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno all’esercito nazionale afghano, al fondo del NATO-Russia Council, destinato al settore elicotteristico, al fondo fiduciario NATO-Serbia IV per la distruzione delle munizioni convenzionali in eccedenza ed esplosivi e al fondo fiduciario NATO-Moldova III per la distruzione di pesticidi e agenti chimici pericolosi.

5. è autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 151.600 per assicurare la partecipazione italiana alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonché ai progetti di cooperazione dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).

6. è autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 1.500.000 ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l’anno 2013 per l’attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, per la partecipazione italiana alle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nei Paesi dell’Africa sub-sahariana.

7. è autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 1.150.000 per il coordinamento delle politiche dei Paesi partecipanti all’Iniziativa Adriatica Ionica (IAI) finalizzate al rafforzamento della cooperazione regionale nell’area e per assicurare la partecipazione italiana al Fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo

8. è autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 4.288.027 per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani situati nei territori bellici, nelle aree ad alto rischio e nei Paesi di conflitto e post-conflitto.

9. è autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 1.052.562 per il rafforzamento delle misure di sicurezza attiva, passiva e per la messa in sicurezza informatica delle sedi diplomatico-consolari situate in aree ad alta conflittualità. Alle spese di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. è altresì autorizzata la spesa di euro 40.000 per il rafforzamento del contingente dei Carabinieri con compiti di protezione e scorta del personale operante nelle sedi esposte ad alto rischio sicurezza. Se ragioni di sicurezza lo impongono, il Ministero degli affari esteri è autorizzato a provvedere alla sistemazione, in alloggi provvisori del personale del Ministero degli affari esteri in servizio in Libia. Per la copertura dei relativi oneri è autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 395.250.

10. è autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 303.907 per l’invio in missione di personale del Ministero degli affari esteri presso le sedi in Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan, Yemen, Siria, Somalia ed in altre aree di crisi. Al predetto personale è corrisposta una indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all’ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell’articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Al personale inviato in missione è riconosciuto il viaggio aereo nella classe spettante.

11. è autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 78.190 per la partecipazione di personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell’Unione Europea. Al predetto personale è corrisposta un’indennità, detratta quella eventualmente concessa dall’organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all’ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell’articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso il contingente italiano in missioni internazionali, l’indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all’organo di vertice del medesimo contingente. è altresì autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 36.152 per i viaggi di servizio, ai sensi dell’articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, del personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq, Pakistan, Siria, Libia e per le altre aree di crisi che dovessero manifestarsi nel corso del periodo.

11-bis. L’ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale impiegato nelle missioni di cui al presente articolo sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali.

Riferimenti normativi

– Il testo dell’art. 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 18 febbraio 1967, è il seguente:

«Art. 171 (Indennità di servizio all’estero). – 1. L’indennità di servizio all’estero non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all’estero ed è ad essi commisurata. Essa tiene conto della peculiarità della prestazione lavorativa all’estero, in relazione alle specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare.

2. L’indennità di servizio all’estero è costituita:

a) dall’indennità base di cui all’allegata tabella A;

b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici determinate secondo coefficienti di sede da fissarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sentita la commissione di cui all’art. 172. Qualora ricorrano esigenze particolari, possono essere fissati coefficienti differenti per i singoli posti di organico in uno stesso ufficio.

3. I coefficienti di sede sono fissati, nei limiti delle disponibilità finanziarie, sulla base:

a) del costo della vita, desunto dai dati statistici elaborati dalle Nazioni Unite e dall’Unione europea, con particolare riferimento al costo degli alloggi e dei servizi. Il Ministero può a tal fine avvalersi di agenzie specializzate a livello internazionale;

b) degli oneri connessi con la vita all’estero, determinati in relazione al tenore di vita ed al decoro connesso con gli obblighi derivanti dalle funzioni esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, nonché dei rapporti dell’Ispettore generale del Ministero e delle rappresentanze all’estero;

c) del corso dei cambi.

4. Ai fini dell’adeguamento dei coefficienti alle variazioni del costo della vita si seguono i parametri di riferimento indicati nel comma 3, lettera a). Tale adeguamento sarà ponderato in relazione agli oneri indicati nel comma 3, lettera b).

5. Nelle sedi in cui esistono situazioni di rischio e disagio, da valutarsi in base alle condizioni di sicurezza, alle condizioni sanitarie ed alle strutture medico-ospedaliere, alle condizioni climatiche e di inquinamento, al grado di isolamento, nonché a tutte le altre condizioni locali tra cui anche la notevole distanza geografica dall’Italia, il personale percepisce una apposita maggiorazione dell’indennità di servizio prevista dal comma 1. Tale maggiorazione viene determinata con decreto del Ministro degli affari esteri, di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione permanente di finanziamento, tenendo conto delle classificazioni delle sedi estere in base al disagio adottate dalla Commissione dell’Unione europea. Essa non può in alcun caso superare l’80 per cento dell’indennità ed è soggetta a verifica periodica, almeno biennale.

6. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano destinati a prestare servizio nello stesso ufficio all’estero o nella stessa città seppure in uffici diversi, l’indennità di servizio all’estero viene ridotta per ciascuno di essi nella misura del 14 per cento.

7. Le indennità base di cui al comma 2 possono essere periodicamente aggiornate con decreto del Ministro degli affari esteri, d’intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per tener conto della variazione percentuale del valore medio dell’indice dei prezzi rilevato dall’ISTAT. La variazione dell’indennità base non potrà comunque comportare un aumento automatico dell’ammontare in valuta delle indennità di servizio all’estero corrisposte. Qualora la base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni vigenti, dovesse risultare inferiore all’indennità integrativa speciale prevista per l’interno, il calcolo dei contributi previdenziali verrà effettuato sulla base di tale indennità. Restano escluse dalla base contributiva pensionabile le indennità integrative concesse ai sensi dell’art. 189.».

– La legge 6 febbraio 1992, n. 180 (Partecipazione dell’Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 1992.

– Il testo dell’art. 8, comma 1, del citato decreto-legge n. 78 del 2010 , è il seguente:

«1. Il limite previsto dall’art. 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a decorrere dal 2011 è determinato nella misura del 2 per cento del valore dell’immobile utilizzato. Resta fermo quanto previsto dai commi da 619 a 623 del citato art. 2 e i limiti e gli obblighi informativi stabiliti, dall’art. 2, comma 222, periodo decimo ed undicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Le deroghe ai predetti limiti di spesa sono concesse dall’Amministrazione centrale vigilante o competente per materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti degli interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le Amministrazioni diverse dallo Stato, è compito dell’organo interno di controllo verificare la correttezza della qualificazione degli interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni.».

– Il testo dell’art. 186 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 18 febbraio 1967, è il seguente:

«Art. 186 (Viaggi di servizio). – Il personale che per ragioni di servizio dalle sedi all’estero venga chiamato temporaneamente in Italia o sia ivi trattenuto durante o allo scadere del congedo ordinario conserva, per un periodo massimo di 10 giorni oltre quelli previsti per il viaggio, l’intera indennità personale. Tale trattamento può essere attribuito per un ulteriore periodo di 10 giorni con decreto motivato del Ministro. L’indennità personale è ridotta della metà per un periodo successivo che non può superare in ogni caso cinquanta giorni e cessa dopo tale termine. Durante i predetti periodi viene inoltre corrisposta la metà del trattamento di missione previsto per il territorio nazionale.

Al personale che compie viaggi nel Paese di residenza o in altri Paesi esteri, oltre all’indennità personale in godimento, spetta:

1) nei casi di viaggi nel Paese in cui presta servizio, una indennità giornaliera pari a un ottantesimo, un sessantesimo, un quarantacinquesimo dell’indennità mensile di servizio all’estero a seconda che trattisi rispettivamente di capi di rappresentanza diplomatica, di funzionari direttivi o di altro personale;

2) nei casi di viaggi dalla sede di servizio in altri Paesi, una indennità giornaliera pari a un ottantesimo, un sessantesimo, un quarantacinquesimo dell’indennità base mensile a seconda che trattisi rispettivamente di capi di rappresentanza diplomatica, di funzionari direttivi o di altro personale. A tale indennità si applica:

a) il coefficiente di maggiorazione previsto per il posto di rango corrispondente nella sede dove si svolge la missione;

b) in mancanza di posto di organico corrispondente, il coefficiente previsto per la carriera corrispondente con esclusione, se differente, del coefficiente stabilito per il capo di rappresentanza diplomatica;

c) in mancanza anche di coefficiente per la carriera corrispondente, il coefficiente previsto per il restante personale della sede con esclusione, se differente, di quello stabilito per il capo di rappresentanza diplomatica;

d) qualora vi siano più coefficienti di maggiorazione oltre quello fissato per il capo di rappresentanza diplomatica o qualora la missione si svolga in località dove non esistano uffici diplomatici o consolari e in ogni altro caso non determinabile a norma del presente comma, il coefficiente di maggiorazione stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentita la Commissione di cui all’art. 172.

Per i viaggi di servizio compiuti ai sensi del presente articolo sono corrisposte, oltre alle spese di viaggio di cui agli articoli 191, 192, 193 e 194, aumentate dell’indennità supplementare prevista dall’ultimo comma dell’art. 195, anche le spese per la spedizione del bagaglio-presso fino ad un peso di 50 kg.

I viaggi di servizio sono disposti dal Ministero.

Se per esigenze di servizio il capo di una rappresentanza diplomatica o di un ufficio consolare debba, a giudizio del Ministero, essere accompagnato dal coniuge, spetta anche per il coniuge il trattamento previsto dal presente articolo per il dipendente.».

Art. 7    Regime degli interventi

1. Nell’ambito degli stanziamenti, per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 5 e 6 , si applica la disciplina di cui all’articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 10, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12. Non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 135, all’articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e all’articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101. All’effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 5 e 6.

2. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 5 e 6, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1° ottobre 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto. Le somme di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12, possono essere impegnate nell’intero esercizio 2013.

3. All’articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Il trattamento economico del personale militare comandato presso l’Autorità nazionale – UAMA è a carico del Ministero della difesa per le competenze fisse e continuative, a carico del Ministero degli affari esteri per le competenze accessorie.».

3-bis. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi

– Il testo dell’art. 7, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 10, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227 (Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2013, è il seguente:

«Art. 7 (Regime degli interventi). – 1. Per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 5 e 6, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ricorrendo preferibilmente all’impiego di risorse locali sia umane che materiali.

2. Nell’ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 5 e 6, al personale inviato in missione per le attività e le iniziative di cui ai medesimi articoli 5 e 6, incluso quello di cui all’art. 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, è corrisposta l’indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

3. Omissis.

4. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e alle iniziative di cui agli articoli 5 e 6 si applicano le disposizioni di cui all’art. 57, commi 6 e 7, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché l’art. 3, commi 1 e 5, e l’art. 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

5. Alle spese previste dagli articoli 5 e 6 non si applicano le disposizioni di cui all’art. 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e le disposizioni di cui all’art. 6, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. All’effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto.

6. Per le finalità, nei limiti temporali e nell’ambito delle risorse di cui agli articoli 5 e 6, il Ministero degli affari esteri può conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità, e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 6, comma 7, e all’art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, all’art. 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all’art. 61, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nonché in deroga alle disposizioni di cui all’art. 7, commi 6 e 6-bis, e all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.

7-9. Omissis.

10. Fermo restando il divieto di artificioso frazionamento, in presenza di difficoltà oggettive di utilizzo del sistema bancario locale attestate dal capo missione, ai pagamenti di importo non superiore a 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche, a valere sui fondi di cui all’art. 5, loro accreditati, non si applica l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni.».

– Il testo dell’art. 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012, è il seguente:

«2. A decorrere dall’anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e le società dalle stesse amministrazioni controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2011 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell’area tecnico-operativa della difesa. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l’assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Sono revocate le gare espletate da Consip S.p.A. nell’anno 2012 per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, nonché per la fornitura in acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per le Pubbliche amministrazioni.».

– Il testo dell’art. 1, comma 143, della citata legge n. 228 del 2012 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, è il seguente:

«143. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.».

– Il testo dell’art. 1 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2013, è il seguente:

«Art. 1 (Disposizioni per l’ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e consulenze nella pubblica amministrazione). – 1. All’art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: “fino al 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2015”. Per il periodo di vigenza del divieto previsto dal citato art. 1, comma 143, della legge n. 228 del 2012, il limite di spesa previsto dall’art. 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si calcola al netto delle spese sostenute per l’acquisto di autovetture.

2. Ferme restando le vigenti disposizioni di contenimento della spesa per autovetture, e, in particolare, l’art. 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall’anno 2014, le amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, adottato in attuazione dell’art. 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non possono effettuare, fermo restando quanto previsto dal comma 1, spese di ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per l’anno 2013 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi. Si applicano altresì le sanzioni previste dall’art. 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in materia di riduzione della spesa per auto di servizio e i relativi contratti sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono, altresì, puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l’autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l’azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.

4. Con modifiche al decreto di cui all’art. 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono dettati criteri attuativi delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, al fine di disporre modalità e limiti ulteriori di utilizzo delle autovetture di servizio, ferme le esclusioni di cui all’art. 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nell’ambito delle quali sono comprese le autovetture utilizzate per le attività di protezione civile dalle amministrazioni di cui all’art. 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

4-bis. Nei casi in cui è ammesso l’acquisto di nuove autovetture, le amministrazioni pubbliche ricorrono a modelli a basso impatto ambientale e a minor costo d’esercizio, salvo motivate e specifiche eccezioni.

5. La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore, per l’anno 2014, all’80 per cento del limite di spesa per l’anno 2013 e, per l’anno 2015, al 75 per cento dell’anno 2014 così come determinato dall’applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell’art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le deroghe previste dall’art. 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

5-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 trasmettono, entro il 31 dicembre 2013, i dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, nonché per gli incarichi e i contratti a tempo determinato.

5-ter. La mancata trasmissione nei termini indicati dal comma 5-bis comporta l’applicazione della sanzione di cui al comma 7 al responsabile del procedimento.

5-quater. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione presenta alle Camere una relazione contenente i dati di cui al comma 5-bis.

6. Presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel bilancio di previsione o strumento contabile equipollente sono previsti specifici capitoli di bilancio in coerenza con la struttura di bilancio adottata, per il conferimento di incarichi di studio e consulenza, fatti eventualmente salvi i capitoli istituiti per incarichi previsti da disposizioni di legge o regolamentari da articolarsi coerentemente con il piano dei conti integrato di cui al titolo II del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

7. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui al comma 5 e i relativi contratti sono nulli. L’affidamento di incarichi in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma costituisce illecito disciplinare ed è, altresì, punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l’autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l’azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.

8. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato dispongono almeno una volta all’anno visite ispettive, a cura dell’Ispettorato per la funzione pubblica e dei servizi ispettivi di finanza del medesimo Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, al fine di verificare il rispetto dei vincoli finanziari in materia di contenimento della spesa di cui al presente articolo, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate.

8-bis. Resta fermo per gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, quanto previsto sui risparmi di gestione derivanti dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa dall’art. 10-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.

9. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di diretta attuazione dell’art. 97 della Costituzione, nonché principi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.».

– Il testo dell’art. 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 1990, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«7-bis (Ministero degli affari esteri – Unità per le autorizzazioni dei materiali d’armamento (UAMA)). – 1. L’Unità per le autorizzazioni dei materiali d’armamento (UAMA) del Ministero degli affari esteri è individuata quale autorità nazionale competente per il rilascio delle autorizzazioni per l’interscambio dei materiali d’armamento e per il rilascio delle certificazioni per le imprese e per gli adempimenti connessi alla materia di cui alla presente legge. L’UAMA è diretta da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario nominato dal Ministro degli affari esteri. L’UAMA si avvale anche di personale di altre Amministrazioni, tra cui, in particolare, personale militare appartenente al Ministero della difesa, distaccato al Ministero degli affari esteri ai sensi dell’art. 30.

1-bis. Il trattamento economico del personale militare comandato presso l’Autorità nazionale – UAMA è a carico del Ministero della difesa per le competenze fisse e continuative, a carico del Ministero degli affari esteri per le competenze accessorie.

2. Restano ferme le competenze del Ministero della difesa circa il registro nazionale delle imprese, di cui all’art. 3.».

Capo III

Disposizioni finali

Art. 8    Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 1, ad esclusione del comma 25-bis, dall’articolo 5, commi 1 e 4 e dall’articolo 6, pari complessivamente a euro 265.801.614 per l’anno 2013, si provvede:

a) quanto a euro 66.387.523 mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni;

b) quanto a euro 154.650.000 mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

c) quanto a euro 5.700.000 mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

d) quanto a euro 39.064.091 mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell’ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all’articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono state versate all’entrata e non ancora riassegnate al fondo di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali somme restano acquisite all’entrata del bilancio dello Stato. Nelle more dell’accertamento dei predetti versamenti in entrata, l’importo di 39.064.091 milioni di euro è accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell’ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa del ministero della difesa di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In base agli esiti degli accertamenti di entrata, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui alla presente lettera d).

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

– Il testo dell’art. 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006, è il seguente:

«1240. è autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine è istituito un apposito fondo nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.».

– Il testo dell’art. 1, comma 139, della citata legge n. 228 del 2012 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, è il seguente:

«139. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall’anno 2013, un fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari. La dotazione del predetto fondo è di 249 milioni di euro per l’anno 2013, di 846,5 milioni di euro per l’anno 2014, di 590 milioni di euro per l’anno 2015 e di 640 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.».

– Il testo dell’art. 8, comma 11, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, è il seguente:

«11. Le somme relative ai rimborsi corrisposti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell’ambito delle operazioni internazionali di pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace previsto dall’art. 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tale fine non si applicano i limiti stabiliti dall’art. 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La disposizione del presente comma si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora riassegnati.».

– Il testo dell’art. 21, comma 5, della citata legge n. 196 del 2009, è il seguente:

«5. Nell’ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in:

a) spese non rimodulabili;

b) spese rimodulabili.».

Art. 9    Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.