Legge 25 gennaio 2017, n. 9, Istituzione della giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo. Entrata in vigore: 28 febbraio 2017

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G.U. 13 febbraio 2017, n. 36

La l. n. 9 /2017 istituisce la Giornata nazionale delle vittime civili di guerra e conflitti, al fine di conservarne la memoria e promuovere la cultura della pace e del ripudio della guerra. Per celebrare la Giornata, è stabilito che gli organi competenti organizzino cerimonie, incontri e testimonianze.

  • Lingua originale: Italiano

Legge 25 gennaio 2017, n. 9

Istituzione della giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. La Repubblica riconosce il giorno 1° febbraio di ciascun anno quale «Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo», al fine di conservare la memoria delle vittime civili di tutte le guerre e di tutti i conflitti nel mondo, nonché di promuovere, secondo i principi dell’articolo 11 della Costituzione, la cultura della pace e del ripudio della guerra.

Art. 2

1. Per celebrare la Giornata di cui all’articolo 1, in ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente, secondo quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, o dagli specifici ordinamenti degli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, gli organi competenti promuovono e organizzano cerimonie, eventi, incontri e testimonianze sulle esperienze vissute dalla popolazione civile nel corso delle guerre mondiali e sull’impatto dei conflitti successivi sulle popolazioni civili di tutto il mondo.

Art. 3

1. La Giornata di cui all’articolo 1 della presente legge non è considerata solennità civile ai sensi dell’articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 4

1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca stabilisce le direttive per il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado, senza oneri a carico del proprio bilancio, nella promozione delle iniziative di cui all’articolo 2, per l’alto valore educativo, sociale e culturale che riveste la «Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo».

2. Alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 partecipano, sulla base di un protocollo d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, l’Associazione nazionale vittime civili di guerra Onlus e il suo Osservatorio internazionale sulle vittime civili dei conflitti.

Art. 5

1. All’attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.