Law No 9 of 25 January 2017, Establishment of the National Day of Civil Victims of war and conflicts in the world. Entry into force: 28 February 2017

In:

G.U. 13 February 2017, No.  36

Through law No. 9/2017, the Italian parliament established a National Day for commemorating civilians victims of war and armed conflicts, with the purpose of promoting public awareness on the values of peace and repudiation of war. It is established that competent bodies will organize ceremonies, meetings and testimonies to celebrate the National Day.

  • Original language: Italiano

Legge 25 gennaio 2017, n. 9

Istituzione della giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. La Repubblica riconosce il giorno 1° febbraio di ciascun anno quale «Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo», al fine di conservare la memoria delle vittime civili di tutte le guerre e di tutti i conflitti nel mondo, nonché di promuovere, secondo i principi dell’articolo 11 della Costituzione, la cultura della pace e del ripudio della guerra.

Art. 2

1. Per celebrare la Giornata di cui all’articolo 1, in ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente, secondo quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, o dagli specifici ordinamenti degli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, gli organi competenti promuovono e organizzano cerimonie, eventi, incontri e testimonianze sulle esperienze vissute dalla popolazione civile nel corso delle guerre mondiali e sull’impatto dei conflitti successivi sulle popolazioni civili di tutto il mondo.

Art. 3

1. La Giornata di cui all’articolo 1 della presente legge non è considerata solennità civile ai sensi dell’articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 4

1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca stabilisce le direttive per il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado, senza oneri a carico del proprio bilancio, nella promozione delle iniziative di cui all’articolo 2, per l’alto valore educativo, sociale e culturale che riveste la «Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo».

2. Alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 partecipano, sulla base di un protocollo d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, l’Associazione nazionale vittime civili di guerra Onlus e il suo Osservatorio internazionale sulle vittime civili dei conflitti.

Art. 5

1. All’attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.