Legge 15 febbraio 2016, n. 20, Modifica all’articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l’equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali. Entrata in vigore: 26 febbraio 2016.

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G.U. 25 febbraio 2016, n. 46

La l. 20/2016 è diretta a garantire a donne e uomini eque opportunità di accesso alle candidature nei consigli regionali: nel caso dell’espressione di preferenze, queste devono essere riservate a candidati di sesso diverso; se non è prevista l’espressione di preferenze, si stabilisce l’alternanza tra candidati di sesso diverso in una stessa lista; per i collegi uninominali, i candidati di uno stesso sesso non devono superare il 60% del totale delle candidature presentate sotto lo uno stesso simbolo.

  • Lingua originale: Italiano

Legge 15 febbraio 2016, n. 20

Modifica all’articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l’equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Modifica all’articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, in materia di accesso alle candidature per le elezioni dei consigli regionali

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:

«c-bis) promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso alle cariche elettive, disponendo che:

1) qualora la legge elettorale preveda l’espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale e sia consentita l’espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l’annullamento delle preferenze successive alla prima;

2) qualora siano previste liste senza espressione di preferenze, la legge elettorale disponga l’alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale;

3) qualora siano previsti collegi uninominali, la legge elettorale disponga l’equilibrio tra candidature presentate col medesimo simbolo in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale».

Art. 2 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.