Law No. 20 of 15 February 2016, Amendments to Article 4 of law of 2 July 2004, No.165, laying down rules to promote the balance between women and men representation in the regional Councils. Entry into force: 26 February 2016.

In:

G.U. 25 February 2016, n. 46

Law No. 20 of 15 February 2016 introduced modifications in the Italian legislation to ensure that women and men have equal opportunities as candidates for election in the Regional Councils; in the case that preferential voting can be expressed, preferences had to be given to candidates of different gender. The law provided the alternation of male and female candidates if the system does not allow preferential voting. For uninominal constituency, candidates of a same gender cannot exceed the 60% of the total candidatures in each list.

  • Original language: Italiano

Legge 15 febbraio 2016, n. 20

Modifica all’articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l’equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Modifica all’articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, in materia di accesso alle candidature per le elezioni dei consigli regionali

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:

«c-bis) promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso alle cariche elettive, disponendo che:

1) qualora la legge elettorale preveda l’espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale e sia consentita l’espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l’annullamento delle preferenze successive alla prima;

2) qualora siano previste liste senza espressione di preferenze, la legge elettorale disponga l’alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale;

3) qualora siano previsti collegi uninominali, la legge elettorale disponga l’equilibrio tra candidature presentate col medesimo simbolo in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale».

Art. 2 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.