Il Tribunale di Milano ha applicato la misura di sorveglianza di prevenzione speciale per la durata di tre anni, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, sulla base della abitualità delittuosa conclamata del soggetto (reati in materia di armi, delitti caratterizzati da violenza e minaccia, reati di accumulazione patrimoniale, reati violenti, femminicidio). Il Tribunale ha ritenuto che la sentenza della Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2017 (de Tommaso c. Italia), che ha condannato lo Stato italiano a causa della genericità e indeterminatezza delle prescrizioni imposte a un soggetto ritenuto socialmente pericoloso, non sia espressione di una giurisprudenza consolidata della Corte europea.
Sentenza della Corte europea dei diritti umani, Grande Camera, 23 febbraio 2017, de Tommaso c. Italia; Ordinanza della Corte d’appello di Napoli, VIII sez. pen., 15 marzo 2017; Decreto del Tribunale di Palermo, I sez. penale – misure di prevenzione, 28 marzo 2017; Decreto del Tribunale di Roma, sez. misure di prevenzione, 3 aprile 2017, n. 30; Ordinanza del Tribunale di Udine, sez. penale, 4 aprile 2017; Sentenza della Corte di cassazione, S.U. pen., 27 aprile 2017, n. 40076; Decreto del Tribunale di Palermo, I sez. pen. misure di prevenzione, 16-29 maggio 2017; Decreto del Tribunale di Palermo, Sez. I – misure di prevenzione, del 1 giugno 2017, n. 62; Ordinanza della Corte di cassazione, II sez. pen., 25 ottobre 2017, n. 49194