Legge 16 giugno 2016, n. 115, Modifiche all’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale. Entrata in vigore: 13 luglio 2016.

Pubblicato in:

G.U. 28 giugno 2016, n. 149

La l. n. 115/2016 ha emendato l’art. 3 della l. n. 654/1975 e successive modifiche, di esecuzione della Convenzione ONU contro la discriminazione razziale. Con l’aggiunta del comma 3 bis, si stabilisce una circostanza aggravante dei reati di discriminazione (già prevsti nella l. n. 654), che opera quando questi reati siano fondati sulla negazione della Shoah o di crimini di genocidio, altri crimini contro l’umanità e crimini di guerra. In tal caso, la pena della reclusione è aumentata (da due a sei anni).

Legge 16 giugno 2016, n. 115

Modifiche all’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. All’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.