Law No. 115 of 16 June 2016, amendments to article 3 of the law No. 654 of 13 October 1975, on genocide, crimes against humanity, and war crimes, as defined in article 6, 7, 8 of the Status of the International Criminal Court. Entry into force: 13 July 2016.

In:

G.U. 28 June 2016, No.  149

Law No. 115/2016 amended the law No. 654/1975 by introducing a new paragraph 3 bis. The new law provided an aggravating circumstance of the hate and discrimination crimes set out in law No. 654, which consists in denegation of the Shoah or of the genocide, crimes against humanity and war crimes. The aggravating circumstance implies an increase of detention penalty (from two to six years).

Legge 16 giugno 2016, n. 115

Modifiche all’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. All’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.