Ordinanza della Corte di cassazione 21 giugno 2012, n. 10375

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Con questa ordinanza, la Corte di cassazione ha ritenuto fondata la decisione della Corte d’appello di Trieste che aveva respinto l’istanza di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, la protezione sussidiaria o il diritto d’asilo o il permesso per motivi umanitari di una persona avente doppia cittadinanza, dello Zimbabwe e della Nigeria. La Corte ha statuito che il soggetto che gode di doppia cittadinanza e che non può restare in uno dei paesi di cui è cittadino (nel caso, lo Zimbabwe, dove nel 2008 era in atto una grave crisi politica con scontri armati tra fazioni contrapposte), deve dirigersi verso l’altro paese di cui è cittadino, se in tale paese non è esposto ad alcun pericolo.