Sentenza della Prima Corte d’Assise di Milano 25 maggio 2016, n. 3

Il caso riguarda il fenomeno dei c.d. ‘lupi solitari’, terroristi – spesso auto-addestrati – che agiscono, in modo autonomo e prevalentemente in Europa, a sostegno del sedicente Stato Islamico (IS). La Corte d’assise di Milano ha rilevato come il reato di associazione terroristica ex art 270 bis c.p. si configuri – all’esito della evoluzione legislativa e giurisprudenziale – quale “reato di pericolo presunto”, al fine di superare l’ostacolo alla repressione rappresentato dal particolare modo di operare dell’IS, organizzazione terroristica con struttura flessibile e che incoraggia il terrorismo ‘individuale’. La sentenza ribadisce che, dopo le risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza – obbligatorie per l’Italia – non occorrono ulteriori elementi per qualificare l’IS come organizzazione terroristica. La condanna degli accusati si è fondata sul fatto che, in presenza di una siffatta organizzazione, il reato di ‘partecipazione’ ex art. 270 bis c.p. può consistere anche nella mera adesione ideologica, senza ulteriori legami con l’IS, purché accompagnata dalla prova della commissione di atti funzionali ad azioni terroristiche (proselitismo, propaganda, tentato arruolamento di altre persone, etc.) e dal dolo specifico (consapevolezza e volontarietà delle finalità terroristiche).

  • Lingua originale: Italiano