Sentenza della Corte internazionale di giustizia, 3 febbraio 2012, Immunità giurisdizionali dello Stato (Germania c. Italia; interveniente: Grecia)

La Corte internazionale di giustizia ha statuito che l’Italia, negando l’immunità dalla giurisdizione alla Germania nelle azioni civili proposte da vittime di deportazioni durante la seconda guerra mondiale o da loro aventi causa, e dichiarando l’esecutività di una sentenza greca su beni tedeschi in Italia, ha violato il diritto internazionale. La Corte ha respinto la tesi dell’Italia, secondo cui, in deroga ai principi generali sull’immunità degli Stati dalla giurisdizione, alla Germania non doveva essere riconosciuta, in questo caso, l’esenzione dalla giurisdizione civile, in quanto essa era venuta meno all’obbligo di assicurare il risarcimento alle vittime di crimini internazionali commessi durante la II guerra mondiale, escludendole dall’applicazione delle leggi tedesche in materia. Tale prospettazione, secondo la Corte, non ha fondamento nel diritto internazionale consuetudinario. Inoltre, la Corte ha escluso che il carattere cogente del divieto di crimini osti all’applicazione della norma consuetudinaria relativa all’esenzione degli Stati dalla giurisdizione civile, in quanto il primo è di carattere sostanziale,  mentre la seconda è procedurale e dunque di applicazione preliminare rispetto all’esame delle questioni di merito. Riconosciuta la responsabilità dello Stato italiano per la condotta dei propri giudici, la CIG ha ordinato all’Italia di adottare le misure idonee a privare dei loro effetti le decisioni pronunciate in violazione della regola sull’immunità (ancorché già passate in giudicato).