Sentenza della Corte europea dei diritti umani, II sez., 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia (ricorsi nn. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 and 18698/10)

L’avvio di un processo penale nei confronti dei ricorrenti già sanzionati sugli stessi fatti dalla Consob nel 2007 viola il diritto a un giusto processo (art. 6 della CEDU) nonché il diritto a non essere giudicati o puniti due volte per i medesimi fatti (art. 4 del Protocollo n. 7). Secondo la Corte, infatti, anche se il processo innanzi alla Consob è amministrativo, le sanzioni inflitte possono essere considerate a tutti gli effetti come penali, vista l’eccessiva severità delle stesse – sia per l’importo che per le sanzioni accessorie – oltre che per le loro ripercussioni sugli interessi dei condannati. In quanto sanzioni penali, devono dunque osservare le garanzie che la Convenzione riserva ai processi penali.