Sentenza della Corte europea dei diritti umani, Grande Camera, 23 febbraio 2017, de Tommaso c. Italia (ricorso n. 43395/09)

Il ricorrente (de Tommaso) ha presentato ricorso alla Corte europea dei diritti umani, in relazione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di dimora disposta da tribunali italiani nei confronti di soggetti socialmente pericolosi “semplici”,  lamentando una violazione dell’art. 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza), art. 6, par. 1 (diritto a un equo processo) e l’art. 13 (diritto a un ricorso effettivo) della CEDU e dell’art. 2 del Protocollo n. 4 (libertà di movimento). Pur ritenendo che gli obblighi imposti al ricorrente non costituissero una privazione della libertà ma una mera limitazione della libertà di movimento, la Corte ha giudicato inadeguate le garanzie previste dalla l. n. 1423/1956 contro possibili abusi. In particolare, secondo la Corte la disciplina in materia di misure di prevenzione personali di cui alla l. n. 1423/1956 comporta un’interferenza della pubblica autorità nella sfera giuridica dell’individuo senza, tuttavia, stabilire in modo sufficientemente chiaro i presupposti applicativi delle misure. Quanto al procedimento, la Corte ha ritenuto che nel suo complesso esso era stato condotto conformemente ai requisiti dell’equo processo, ma ha rilevato una violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU in quanto i procedimenti i procedimenti di primo e secondo grado davanti ai Tribunali nazionali non erano stati svolti nelle forme della pubblica udienza. La Corte, infine, ha ritenuto che il ricorso in appello fosse conforme alla CEDU in quanto costituisce un rimedio effettivo.

  • Vedi anche:

    Decreto del Tribunale di Milano, Sez. autonoma misure di prevenzione, 7 marzo 2017, n. 13; Ordinanza della Corte d’appello di Napoli, VIII sez. pen., 15 marzo 2017; Decreto del Tribunale di Palermo, I sez. penale – misure di prevenzione, 28 marzo 2017; Decreto del Tribunale di Roma, sez. misure di prevenzione, 3 aprile 2017, n. 30; Ordinanza del Tribunale di Udine, sez. penale, 4 aprile 2017; 7; Sentenza della Corte di cassazione, S.U. pen., 27 aprile 2017, n. 40076; Decreto del Tribunale di Palermo, I sez. pen. misure di prevenzione, 16-29 maggio 2017; Decreto del Tribunale di Palermo, Sez. I – misure di prevenzione, del 1 giugno 2017, n. 62; Ordinanza della Corte di cassazione, II sez. pen., 25 ottobre 2017, n. 49194

  • Lingua originale: Inglese