Sentenza della Corte europea dei diritti umani, II sez., 28 agosto 2012, Costa e Pavan c. Italia (ricorso n. 54270/10)

Il divieto previsto dalla legislazione italiana di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita da parte di coppie non sterili e di effettuare la diagnosi pre-impianto è contrario all’art. 8 della CEDU. Secondo la Corte europea dei diritti umani, il desiderio dei ricorrenti di utilizzare le tecniche di procreazione assistita per concepire un bambino non affetto della malattia ereditaria di cui erano portatori rientra nel diritto al rispetto della vita privata e familiare protetto dall’art. 8 della CEDU. Il divieto che restringe tale diritto è inammissibile, non essendo né proporzionato né necessario alla protezione di diritti altrui; esso determina inoltre un’incongruenza della normativa italiana che, da un lato, vieta alle coppie di accedere alla selezione degli embrioni e, dall’altro, consente l’aborto terapeutico nel caso in cui il feto presenti i sintomi della stessa malattia.