E’ contraria alla CEDU la pratica dei respingimenti indiscriminati di migranti operata dalle navi italiane in acque internazionali. La Corte di Strasburgo ha condannato l’Italia per il respingimento verso la Libia nel 2009 dei 24 ricorrenti somali ed eritrei, appartenenti ad un gruppo di 200 migranti intercettati dalle motovedette italiane al largo di Lampedusa. In particolare, l’Italia ha violato l’art. 3 della CEDU (divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti), in quanto la Libia non offriva alcuna garanzia di trattamento conforme agli standard internazionali dei richiedenti asilo e dei rifugiati, esponendoli anzi ad un rimpatrio forzato nei rispettivi paesi d’origine dove era reale il rischio di subire trattamenti contrari all’art. 3. La Corte ha inoltre constatato una violazione del divieto di espulsioni collettive di cui all’art. 4 Protocollo n. 4, affermando per la prima volta la portata anche extraterritoriale di tale divieto. E’ stato altresì leso il diritto dei ricorrenti ad un rimedio effettivo ex art. 13 della CEDU idoneo a contestare l’allontanamento sulla base degli artt. 3 della CEDU e 4 del Protocollo n. 4 e ad ottenere un controllo attento e rigoroso prima dell’esecuzione dell’allontanamento.