Sentenza della Corte di cassazione, VI sez. pen., 8 aprile 2014, n. 30864

Per negare l’estradizione, non occorre una ‘prova’ in senso processuale del rischio che la persona estradata sia sottoposta, nel paese richiedente, a tortura o trattamenti inumani, crudeli o degradanti; né spetta all’estradando dimostrare l’esistenza di un tale pericolo, che deve essere accertato dall’autorità giudiziaria, anche utilizzando informazioni ‘mediate’ da fonti quali organismi delle Nazioni Unite e dell’UE, organizzazioni non governative, singoli individui. Nel caso di specie, tuttavia, la Corte ha accolto il ricorso avverso il diniego di estradizione in Ucraina, perché gli elementi addotti dalla Corte d’appello erano inadeguati a dimostrare l’esistenza del pericolo di violazione dei diritti umani dell’estradando.