Sentenza della Corte di cassazione, VI sez. pen., 8 aprile 2014, n. 15905

La Corte di cassazione ha annullato la decisione della Corte di appello di Bologna che aveva rifiutato la consegna alle autorità della Bulgaria di un cittadino bulgaro condannato nel suo paese, con sentenza passata in giudicato, per il reato di truffa continuata commesso in Italia. Diversamente dall’ipotesi di litispendenza internazionale, l’esistenza di una condanna definitiva pronunciata in Bulgaria comporta l’impossibilità di esercitare la giurisdizione italiana nei confronti della stessa persona e per gli stessi fatti, in applicazione del principio ne bis in idem, affermato nell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e nell’art. 54 della Convenzione del 1990 di applicazione dell’Accordo di Schengen.