La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso avverso la decisione della Corte d’appello di estradare in Brasile, per espiarvi la pena residua, una persona condannata nel 2004 da una corte brasiliana (Stato di Pernambuco) per i reati di associazione per delinquere e traffico di organi. La Corte ha respinto l’argomento del ricorrente secondo cui l’estradizione era contraria all’art. 3 della CEDU, non essendo dimostrato che in Brasile l’estradando sarebbe stato in pericolo di subire tortura o altri trattamenti o pene crudeli o degradanti. Anche l’argomento relativo all’inesistenza in Italia del reato di ‘traffico d’organi’ era infondato, in quanto tale condotta può essere ricondotta al reato di ‘lesioni personali’ e, nel caso di specie, era altresì riconducibile alla tratta di persone. È principio generale che la doppia incriminazione ai fini dell’estradizione (prevista anche dal Trattato bilaterale di estradizione con il Brasile) non richiede necessariamente una perfetta coincidenza delle fattispecie penali negli ordinamenti dello Stato richiedente e dello Stato richiesto.