Sentenza della Corte di cassazione, VI sez. pen., 3 settembre 2012, n. 33594

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 del Trattato di estradizione tra Italia  e Stati Uniti del 13 ottobre 1983, ratificato con l. n. 225 del 1984 – e rinnovato con  strumento così come contemplato dall’art. 3, par. 2, dell’Accordo di estradizione tra Stati Uniti e UE del 25 giugno 2003, ratificato con l. n. 25 del 2009 – per il quale l’estradizione non è concessa se, per il reato per il quale è richiesta, l’azione penale o l’esecuzione della pena sono prescritte per decorso del tempo, secondo le leggi dello Stato parte richiedente (e non di entrambe le parti). La “causa normativa” della clausola di cui all’art. 8 consiste nella finalità di impedire che la persona richiesta possa sfuggire alla sanzione penale, rifugiandosi nello Stato in cui il reato commesso si prescrive nel termine più breve.