Sentenza della Corte di cassazione, VI sez. pen., 27 luglio 2012, n. 30780

La Corte di cassazione ha deciso sul ricorso del pubblico ministero avverso una sentenza con cui il Tribunale di Asti aveva stabilito di non doversi procedere, per intervenuta prescrizione del reato, nei confronti di due agenti carcerari responsabili di gravi maltrattamenti, che secondo lo stesso Tribunale, rientravano nel concetto di tortura ai sensi della Convenzione ONU del 1984. Tuttavia, non essendo previsto nell’ordinamento italiano il reato di tortura, gli imputati erano stati perseguiti inizialmente per il reato di maltrattamento di familiari e conviventi (art.  572 c.p.) – che la Cassazione ha ritenuto applicabile anche a maltrattamenti all’interno della comunità carceraria – poi riqualificato come abuso di autorità contro arrestati e detenuti (art. 608 c.p.). La Corte di cassazione ha quindi dovuto respingere il ricorso, poiché entrambi i reati erano prescritti.