Sentenza della Corte di cassazione, VI sez. pen., 23 gennaio 2014, n. 5089

Con questa sentenza la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso avverso la decisione della Corte d’appello di Roma secondo cui ricorrevano le condizioni per l’estradizione verso la Macedonia di un cittadino macedone condannato nel suo paese per il reato di fabbricazione, detenzione e commercio abusivo di un’arma e delle relative munizioni. Il ricorso è stato ritenuto infondato sia con riferimento all’art. 3 della CEDU, poiché l’estradando non era a rischio di essere sottoposto, in Macedonia, a trattamenti inumani o degradanti o ad altre violazioni dei suoi diritti fondamentali; sia con riferimento agli artt. 10, co. 4, e 26, co. 2, Cost. poiché i fatti ascritti all’estradando non potevano qualificarsi come reati politici; sia infine con riferimento alla Convenzione europea di estradizione, poiché, secondo una consolidata giurisprudenza, la “doppia incriminazione” richiesta da tale Convenzione ai fini dell’estradizione consiste semplicemente nella circostanza che il fatto sia qualificato come reato nello Stato richiedente e nello Stato richiesto, essendo invece irrilevanti eventuali differenze del titolo o della configurazione del reato, o del trattamento sanzionatorio.