Sentenza della Corte di cassazione, VI sez. pen., 18 novembre 2013, n. 46212

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Giurisprudenza penale

Il Trattato di estradizione Italia-Brasile del 1989 vieta l’estradizione se vi è fondato motivo di ritenere che la persona richiesta sarebbe sottoposta nel paese richiedente a violazioni di diritti umani fondamentali.  Su tale base, la Corte di cassazione ha annullato la sentenza della Corte d’appello di Roma relativa all’estradizione di un cittadino olandese verso il Brasile, dove le condizioni di cronico sovraffollamento e di grave degrado delle carceri – documentate da Amnesty International e da altre organizzazioni umanitarie – lo avrebbero esposto a trattamenti inumani e degradanti. Richiamando anche la pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, la Cassazione ha rigettato l’argomento della Corte d’appello secondo cui, essendo lo stato delle carceri brasiliane una situazione “di fatto”, esso non verrebbe in rilievo per il diniego dell’estradizione; ha ritenuto altresì incongruente il riferimento fatto dalla Corte d’appello alla situazione di sovraffollamento esistente anche nelle carceri italiane (e stigmatizzato dalla Corte europea nella sentenza Torreggiani), e ciò sia perché la gravità del fenomeno nei due paesi non è assolutamente comparabile, sia perché, in ogni caso, la condizione in cui versano le carceri in Italia non è rilevante per decidere sull’estradizione.

 

  • Vedi anche:

    Sentenza della Corte europea dei diritti umani, II sez., 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia

  • Lingua originale: Italiano