Sentenza della Corte di cassazione, VI sez. pen., 11 ottobre 2016, n. 48696

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso avverso il proscioglimento dal reato di ‘alterazione di stato’ di due coniugi che avevano chiesto la trascrizione in Italia dell’atto di nascita formato in Ucraina di due gemelli, dei quali essi erano indicati quali genitori, sebbene la richiedente non ne fosse la madre biologica. La decisione si è basata sul fatto che il ricorso alla maternità surrogata in Ucraina era avvenuto conformemente alla lex loci, mentre, con riguardo alla richiesta di trascrizione, il dolo, necessario a configurare il reato di alterazione di stato, non era provato. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 162/2014, nonché le sentenze della Corte europea dei diritti umani in materia di procreazione medicalmente assistita, la Corte si è altresì soffermata sul concetto di ‘genitorialità sociale’. Diversa questione – su cui la Corte non era chiamata a pronunciarsi – era quella di sapere se, in tali circostanze, la trascrizione dell’atto di nascita dovesse essere rifiutata per contrarietà all’ordine pubblico.

  • Vedi anche:

    Sentenza della Corte costituzionale 9 aprile 2014, n. 162; Sentenza della Corte di cassazione, I sez. civ., 26 settembre 2014, n. 24001

  • Lingua originale: Italiano