Sentenza della Corte di cassazione, VI sez. pen., 10 giugno 2016, n. 29622

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Marina Castellaneta. Notizie e commenti sul diritto internazionale e dell’Unione europea

La sentenza ha statuito che il giudice nazionale richiesto di riconoscere una sentenza penale pronunciata in Albania nei confronti di un cittadino italiano e di estradare quest’ultimo ai fini dell’esecuzione della pena (in conformità all’Accordo italo-albanese aggiuntivo alla Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate), non poteva sindacare la disciplina penale sostanziale straniera. Il fatto che il reato fosse prescritto secondo la legge italiana era altresì irrilevante, dato che la stessa prescrizione non si era verificata nell’ordinamento albanese. La sentenza si sofferma inoltre sul fatto che il processo, anche se celebrato in contumacia, aveva garantito il rispetto del diritto di difesa in conformità al Patto sui diritti civile e politici e alla CEDU.