Sentenza della Corte di cassazione, VI sez. civ., 4 novembre 2014, n. 4262

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso avverso la decisione con cui la Corte d’appello di Roma aveva respinto una domanda di riconoscimento dello status di apolide perché la richiedente non aveva fornito una “prova adeguata” circa la sussistenza dei requisiti previsti a tal fine dalla Convenzione ONU del 1954. Dopo aver ricordato che l’apolide gode in Italia dei diritti umani fondamentali e di ulteriori diritti che assimilano sostanzialmente il suo status a quello degli stranieri aventi titolo alla protezione internazionale secondo il diritto dell’UE, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata, che non faceva applicazione dei principi dettati dalla Convenzione, specie in tema di attenuazione dell’onere della prova a carico del richiedente.

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